Art. 2. 1. L'articolo 278 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel secondo periodo, dopo le parole: "della continuazione" sono soppresse la virgola e le parole: "della recidiva"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo.".