Art. 2.
  1.   L'articolo  278  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  secondo  periodo,  dopo le parole: "della continuazione"
sono soppresse la virgola e le parole: "della recidiva";
    b)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della recidiva si
tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99  comma  4  del  codice
penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma
2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo.".