Art. 3.
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo 303 del codice di
procedura penale e' cosi' modificata:
    a)  nel  numero  2) le parole: "non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dal  numero  1)"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "superiore  nel  massimo a sei anni, salvo quanto previsto
dal numero 3)";
    b) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
   "3)  un  anno,  quando  si  procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena  della  reclusione
non  inferiore  nel  massimo  a venti anni ovvero per uno dei delitti
indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera  a),  sempre  che  per  lo
stesso  la  legge  preveda  la  pena  della  reclusione superiore nel
massimo a sei anni;".