Art. 3. 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e' cosi' modificata: a) nel numero 2) le parole: "non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)"; b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;".