Art. 4.
  1.  Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il
punto in fine alla lettera b) e' sostituito da un punto e virgola  ed
e' aggiunta la seguente lettera:
   "  b-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini
previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3.".