Art. 10. Reclutamento del personale della banda 1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministro della difesa, il quale con propri decreti: a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado, di appello e psico-attitudinale; b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche; c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.