Art. 10. 
               Reclutamento del personale della banda 
  1. Il reclutamento del personale  della  banda  ha  luogo  mediante
concorsi indetti dal Ministro  della  difesa,  il  quale  con  propri
decreti: 
    a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento  dei
requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di  primo
grado, di appello e psico-attitudinale; 
    b) determina il numero dei posti messi a concorso,  in  relazione
alle vacanze organiche; 
    c) approva  le  graduatorie  finali  e  nomina  i  vincitori  dei
concorsi.