Art. 11. 
                 Reclutamento del maestro direttore 
  1.  Il  reclutamento  dell'ufficiale  in  servizio  permanente  dei
carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a  concorso
pubblico per titoli ed esami. 
  2. Per partecipare al concorso e' necessario: 
    a) aver compiuto il 25 anno di eta' e non superato il 40 ; 
    b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; 
    c) essere muniti di diploma di  strumentazione  per  banda  e  di
diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o  in
altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 
    d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti  per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo
da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. 
  3. Si prescinde dal limite massimo di eta' per il  concorrente  che
sia gia': 
    a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di
altra Forza armata dello Stato o Corpo di Polizia; 
    b)  ufficiale  vice   direttore   della   banda   dell'Arma   dei
carabinieri. 
  4. Gli esami consistono nelle seguenti prove: 
    a) tre prove scritte  su  temi  della  commissione  esaminatrice,
cosi' distinte: 
    1) composizione di una fuga a quattro parti, da  svolgere  in  un
tempo massimo di diciotto ore; 
    2) composizione di una marcia eroica  o  funebre  o  trionfale  o
militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da  svolgere
in un tempo massimo di diciotto ore; 
    3) strumentazione per banda di un brano di musica per  pianoforte
od organo o per  orchestra,  da  svolgere  in  un  tempo  massimo  di
diciotto ore; 
    b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 
    1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; 
    2)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti   compresi   nell'organico
strumentale; 
    3) vari tipi di partitura; 
    4) impiego degli strumenti suddetti; 
    c) una prova pratica consistente nella concertazione e  direzione
di uno o piu' brani, a scelta  della  commissione  esaminatrice,  che
saranno lasciati al candidato  per  un  tempo  conveniente  stabilito
dalla stessa commissione. 
  5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno
a venti per ciascuna prova. La graduatoria e' formata  in  base  alla
somma dei punti parziali attribuiti. 
  6.  E'  giudicato  idoneo  il  concorrente  che  nella  graduatoria
raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche'  i  punti  parziali
non siano inferiori a 12.