Art. 11. Reclutamento del maestro direttore 1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Per partecipare al concorso e' necessario: a) aver compiuto il 25 anno di eta' e non superato il 40 ; b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; c) essere muniti di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto; d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. 3. Si prescinde dal limite massimo di eta' per il concorrente che sia gia': a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di Polizia; b) ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri. 4. Gli esami consistono nelle seguenti prove: a) tre prove scritte su temi della commissione esaminatrice, cosi' distinte: 1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; 2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; 3) vari tipi di partitura; 4) impiego degli strumenti suddetti; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione. 5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. 6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12.