Art. 13. Nomina del maestro direttore di banda 1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore. 2. Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'art. 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. 3. Il maestro direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 120 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri. 4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore di banda, al momento del concorso, e' ufficiale dell'Arma. 5. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della scuola. 6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.