Art. 13. 
                Nomina del maestro direttore di banda 
  1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con
il grado di maggiore. 
  2. Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore  a  quello  di
maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente  di  Forza
armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di
cui all'art. 11, consegue la  nomina  con  il  grado  e  l'anzianita'
posseduti. 
  3. Il maestro direttore di banda all'atto  della  nomina  segue  un
corso di formazione militare e tecnico-professionale, di  durata  non
inferiore a 120 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri. 
  4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore
di banda, al momento del concorso, e' ufficiale dell'Arma. 
  5. Al termine del corso, sul conto  dell'ufficiale,  viene  redatto
apposito rapporto informativo a cura dei superiori  gerarchici  della
scuola. 
  6. Nei confronti del maestro direttore di  banda  si  applicano  le
leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.