Art. 16. Nomina del maestro vice direttore di banda 1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente. 2. Il maestro vice direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 90 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri. 3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se il maestro vice direttore di banda, al momento del concorso, e' ufficiale dell'Arma. 4. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola. 5. Nei confronti del maestro vice direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.