Art. 16. 
             Nomina del maestro vice direttore di banda 
  1. La nomina dell'ufficiale maestro  vice  direttore  di  banda  ha
luogo con il grado di tenente. 
  2. Il maestro vice direttore di banda all'atto della  nomina  segue
un corso di formazione militare e  tecnico-professionale,  di  durata
non inferiore a 90 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri. 
  3. Si prescinde dal corso di cui al comma  2  se  il  maestro  vice
direttore di banda, al momento del concorso, e' ufficiale dell'Arma. 
  4. Al termine del corso, sul conto  dell'ufficiale,  viene  redatto
apposito rapporto informativo a cura dei superiori  gerarchici  della
Scuola. 
  5. Nei confronti del maestro vice direttore di banda  si  applicano
le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.