Art. 17. Reclutamento degli orchestrali 1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto il 18 anno di eta' e non superato il 40 . Tale limite e' elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attivita' di servizio. Per gli allievi del Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si prescinde dai limiti di eta'; b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella B. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dall'anzianita'. 4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale consistono nelle seguenti prove: a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente; 2) lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica, scelti dalla commissione; 3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento; b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti: 1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda; 2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda; c) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica; d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi parte essi aspirino: 1) un esperimento di lettura musicale; 2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda; 3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione. 5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. 6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per orchestrali delle terze parti. 7. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.