Art. 17. 
                   Reclutamento degli orchestrali 
  1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma  dei  carabinieri
sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli  ed  esami,  ai
quali possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) avere compiuto il 18 anno di eta' e non superato il 40 .  Tale
limite e' elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate  o  dei
Corpi di polizia, in attivita'  di  servizio.  Per  gli  allievi  del
Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si  prescinde  dai
limiti di eta'; 
    b) aver conseguito in un conservatorio statale  o  altro  analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello  strumento  per  il
quale concorrono o per strumento affine, come da tabella B. 
  2. I concorrenti che non  siano  gia'  in  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri  debbono  essere  in  possesso  degli   altri   requisiti
richiesti   per   l'arruolamento   nell'Arma   quali   sottufficiali,
prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo  senza
prole. 
  3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma  dei  carabinieri  che
concorrono per una  parte  superiore  a  quella  di  appartenenza  si
prescinde dall'anzianita'. 
  4. Gli esami di concorso per la nomina  ad  orchestrale  consistono
nelle seguenti prove: 
    a) per i concorrenti di tutte le parti, ad  eccezione  di  quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione: 
    1) esecuzione di un pezzo di  concerto  studiato,  a  scelta  del
concorrente; 
    2) lettura a prima vista di un brano  o  piu'  brani  di  musica,
scelti dalla commissione; 
    3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento; 
    b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti: 
    1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda; 
    2) dimostrazione della conoscenza  tecnica  degli  strumenti  che
compongono la banda; 
    c) per  i  concorrenti  delle  prime  parti:  armonizzazione  per
pianoforte di un brano di musica; 
    d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi
parte essi aspirino: 
    1) un esperimento di lettura musicale; 
    2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli  strumenti
per cui si concorre, sia da solo, sia in una  esecuzione  di  insieme
della banda; 
    3) dimostrazione di conoscere  teoricamente  e  praticamente  gli
altri strumenti a percussione. 
  5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria  attribuendo  a
ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. 
  6.  E'  giudicato  idoneo  il  concorrente  che  nella  graduatoria
raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta  di  concorso  per
musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si
tratta di concorso per orchestrali delle terze parti. 
  7.  Non  e'  comunque  giudicato  idoneo  il  concorrente  che  non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.