Art. 19. 
                Nomina degli orchestrali della banda 
  1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso  ad  orchestrale
sono  nominati  marescialli  maggiori  carica  speciale,  marescialli
maggiori aiutanti e marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, a
seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione  strumentale
delle prime, delle seconde e delle terze parti della  banda  come  da
tabella C. 
  2. Nei rispettivi gradi i vincitori  del  concorso  frequentano  un
corso di istruzione militare e  di  formazione  tecnico-professionale
nelle materie fondamentali relative al servizio  di  istituto,  della
durata  di  novanta  giorni,  presso  la  Scuola  sottufficiali   dei
carabinieri. 
  3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2  se  l'orchestrale,  al
momento del concorso, e' sottufficiale dell'Arma  dei  carabinieri  o
svolge servizio nella banda dell'Arma. 
  4. Al termine del corso, sul conto dei sottufficiali, viene redatto
apposito rapporto informativo a cura dei superiori  gerarchici  della
Scuola. 
  5. Nei confronti degli orchestrali  della  banda  si  applicano  le
leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.