Art. 22. Nomina dell'archivista della banda 1. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 2. Con tale grado il vincitore segue un corso d'istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio d'istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri. 3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista e' gia' sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma. 4. Al termine del corso, sul conto del sottufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo dai superiori gerarchici della Scuola. 5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.