Art. 22. 
                 Nomina dell'archivista della banda 
  1.  L'aspirante  dichiarato  vincitore  del  concorso  e'  nominato
maresciallo  maggiore   dell'Arma   dei   carabinieri   ed   inserito
nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 
  2. Con tale grado il vincitore segue un corso d'istruzione militare
e di  formazione  tecnico-professionale  nelle  materie  fondamentali
relative al servizio d'istituto,  della  durata  di  novanta  giorni,
presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri. 
  3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista e' gia'
sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda
dell'Arma. 
  4. Al termine del corso, sul conto del sottufficiale, viene redatto
apposito rapporto informativo dai superiori gerarchici della Scuola. 
  5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le  leggi
sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.