Art. 25. Titoli di preferenza 1. Nei concorsi per il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma; nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, peraltro, fra gli appartenenti all'Arma sono preferiti gli allievi del centro addestramento musicale. 2. In tutti i casi, a parita' di titolo, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano.