Art. 25. 
                        Titoli di preferenza 
  1. Nei concorsi per  il  reclutamento  del  personale  della  banda
musicale dell'Arma dei carabinieri costituisce titolo  di  preferenza
assoluta,  a  parita'  di   punteggio   complessivo,   l'appartenenza
all'Arma;  nei  concorsi  per  il  reclutamento  degli   orchestrali,
peraltro, fra gli appartenenti all'Arma sono  preferiti  gli  allievi
del centro addestramento musicale. 
  2. In tutti i casi, a parita' di  titolo,  e'  data  preferenza  al
candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita'  di  grado,  al
piu' anziano.