Art. 27. 
                         Inidoneita' tecnica 
  1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore  della  banda
dell'Arma dei carabinieri, che per  fondati  motivi  non  siano  piu'
ritenuti  in  grado  di  assicurare   un   soddisfacente   rendimento
artistico, su proposta del comandante generale,  sono  sottoposti  ad
accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni  nominate  e
composte a norma degli articoli 12 e 15. 
  2.  Gli  orchestrali  e  l'archivista  della  banda  dell'Arma  dei
carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non  siano
piu' ritenuti tecnicamente idonei per la parte  di  appartenenza,  su
proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti  da  parte  di
una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18. 
  3. Il maestro direttore della banda ed il  maestro  vice  direttore
della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu'  idonei,
sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico  di
cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954,  n.  113,
sullo stato degli ufficiali. 
  4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non  piu'
idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per  quella  inferiore,
transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti,
salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima  vacanza  di
un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il  grado
e l'anzianita' posseduti. 
  5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione  non
piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella
riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali. 
 
          Note all'art. 27:
             La legge 10 aprile 1954, n. 113, concerne lo stato degli
          ufficiali dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica.
          Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 36:
             "Art. 36. - Se trattisi di infermita' non provenienti da
          cause di servizio:
               a)  l'ufficiale  che  ha venti o piu' anni di servizio
          effettivo  consegue  la  pensione  a  norma  delle  vigenti
          disposizioni;
               b)  l'ufficiale  che  ha meno di vent'anni di servizio
          effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la
          pensione  dei  quali dodici di servizio effettivo, consegue
          la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni
          di servizio effettivo;
               c)  l'ufficiale  che  ha  meno  di  quindici  anni, di
          servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni
          di  detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio
          effettivo, consegue una indennita', per  una  volta  tanto,
          pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
          gli anni di servizio utile per la pensione".
             - La legge 31 luglio 1954, n. 599, concerne lo stato dei
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica. Si trascrive il testo dell'art. 28:
             "Art.  28.  -  Il  sottufficiale  che cessa dal servizio
          permanente ai sensi dell'articolo precedente:
               a) se ha venti anni o piu' anni di servizio effettivo,
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
               b)  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
          quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione  dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo;
               c)  se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio  utile
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi  degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione".
             La  Corte  costituzionale,  con  sentenza 12-20 dicembre
          1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
          dell'art.  28  nella  parte  in  cui  non  prevedeva  che i
          sottufficiali dei carabinieri,  collocati  in  congedo  per
          perdita  del  grado,  potessero  conseguire  la pensione al
          compimento di quindici anni servizio.