Art. 27. Inidoneita' tecnica 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15. 2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma dei carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano piu' ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18. 3. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu' idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. 4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il grado e l'anzianita' posseduti. 5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.
Note all'art. 27: La legge 10 aprile 1954, n. 113, concerne lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 36: "Art. 36. - Se trattisi di infermita' non provenienti da cause di servizio: a) l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) l'ufficiale che ha meno di vent'anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione". - La legge 31 luglio 1954, n. 599, concerne lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive il testo dell'art. 28: "Art. 28. - Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti anni o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione". La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 nella parte in cui non prevedeva che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni servizio.