Art. 28. 
                         Uniforme ed impiego 
  1. Il personale della  banda,  in  servizio,  indossa  le  uniformi
stabilite dal regolamento previsto per l'Arma dei carabinieri, con il
relativo  armamento;  questo  peraltro  non   viene   portato   nella
esecuzione dei concerti. 
  2. Allo stesso personale della banda dell'Arma dei  carabinieri  e'
vietato svolgere qualsiasi attivita' esterna alla banda stessa, senza
esplicita preventiva autorizzazione del comandante generale. 
  3. Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso  di  necessita',
di espletare temporaneamente  altra  parte  o  di  suonare  strumento
affine ai sensi della tabella B.