Art. 29. 
                  Avanzamento del maestro direttore 
  1.  L'avanzamento  dell'ufficiale  maestro  direttore  della  banda
dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', fino  al  grado  di
tenente colonnello. 
  2. Il predetto ufficiale e' valutato dalla commissione ordinaria di
avanzamento   per   gli   ufficiali   dell'Esercito   al   compimento
dell'anzianita' di grado prevista dalla tabella E annessa al presente
decreto. Se giudicato idoneo, e' promosso al grado  superiore,  anche
in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo  al  compimento
dell'anzianita'  del  grado  rivestito.  L'eventuale   eccedenza   e'
riassorbita con la prima vacanza.