Art. 29. Avanzamento del maestro direttore 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', fino al grado di tenente colonnello. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito al compimento dell'anzianita' di grado prevista dalla tabella E annessa al presente decreto. Se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.