Art. 3. 
                         Modalita' d'impiego 
  1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla  propria  sede,  agli
appartenenti compete il trattamento economico  di  missione  previsto
dalle vigenti disposizioni. 
  2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui
al comma 2 dell'art. 1, le spese  per  il  trattamento  economico  di
missione, per il  viaggio  del  personale  e  per  il  trasporto  del
materiale  sono  a  carico  dei  medesimi  enti  od  organismi,   che
provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in  tesoreria
del corrispondente importo con  imputazione  allo  speciale  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata. 
  3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro  del  tesoro,
riassegnate agli appositi capitoli dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri. 
  4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati  richiedenti
sono direttamente versate al fondo assistenza, previdenza e premi per
il personale dell'Arma dei carabinieri e le loro famiglie. 
  5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza  le  spese  possono
essere poste a carico dell'Amministrazione. 
  6. In particolari circostanze  puo'  essere  autorizzato  l'impiego
della banda  ad  organico  ridotto,  purche'  rimanga  inalterata  la
funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva  dal  punto
di vista tecnico-musicale.