Art. 30. Avanzamento del maestro vice direttore 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', fino al grado di capitano. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dai superiori gerarchici a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al compimento dell'anzianita' di grado prevista dalla tabella E annessa al presente decreto. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.
Nota all'art. 30: - La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive l'art. 13: "Art. 13. - Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri quando non faccia parte della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), interviene con voto deliberativo allorche' la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa".