Art. 30. 
               Avanzamento del maestro vice direttore 
  1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della  banda
dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', fino  al  grado  di
capitano. 
  2. Il predetto ufficiale e' valutato  dai  superiori  gerarchici  a
norma dell'art.  13  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  al
compimento dell'anzianita' di grado prevista dalla tabella E  annessa
al presente decreto. L'eventuale  eccedenza  e'  riassorbita  con  la
prima vacanza. 
 
          Nota all'art. 30:
             -   La   legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  concerne
          l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica. Si trascrive l'art. 13:
             "Art.   13.  -  Il  comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri  quando  non  faccia  parte  della  commissione
          superiore  di  avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art.
          12,  primo  comma,  lettera   b),   interviene   con   voto
          deliberativo   allorche'   la   valutazione   riguardi  gli
          ufficiali dell'Arma stessa".