Art. 31. 
             Progressione di carriera dei sottufficiali 
  1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e  del
sottufficiale archivista della banda  dell'Arma  dei  carabinieri  ha
luogo ad anzianita', previo  giudizio  di  idoneita'  espresso  dalla
commissione di avanzamento per i  sottufficiali,  con  le  anzianita'
indicate nella tabella F. 
  2. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla  commissione
di avanzamento e di valutazione  dell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 31 della  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  conseguono  la
qualifica di aiutante ovvero la carica speciale  con  decorrenza  dal
giorno successivo al periodo di permanenza nel grado stabilito  dalla
tabella F. 
  3.  Il  sottufficiale  giudicato  non  idoneo  all'avanzamento   e'
nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno  dalla  precedente
valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una  terza
volta  dopo  che  sia  trascorso  un  altro  anno  dalla   precedente
valutazione. 
  4. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento  in  occasione
della seconda o terza valutazione consegue la qualifica  di  aiutante
ovvero la carica speciale con decorrenza  ritardata,  rispettivamente
di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che  gli  sarebbe
spettata ove fosse stato giudicato idoneo in  occasione  della  prima
valutazione. 
 
          Nota all'art. 31:
             -  La  legge  10  maggio  1983,  n. 212, detta norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza. Si trascrive l'art. 31:
             "Art.  31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento
          ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica
          di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi
          quadri  e'  istituita  una  commissione  permanente  presso
          ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro
          tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per    ciascuna   commissione   sono   nominati   membri
          supplenti".