Art. 31. Progressione di carriera dei sottufficiali 1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le anzianita' indicate nella tabella F. 2. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla commissione di avanzamento e di valutazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza nel grado stabilito dalla tabella F. 3. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. 4. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
Nota all'art. 31: - La legge 10 maggio 1983, n. 212, detta norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Si trascrive l'art. 31: "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti".