Art. 32. 
          Trattamento economico del maestro vice direttore 
  1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e  sei  mesi  dalla
nomina a capitano, e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo
livello. 
  2. Nei confronti  dell'ufficiale  maestro  vice  direttore  non  si
applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1  del  decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni  dalla  legge
14 novembre 1987, n. 468. 
 
          Nota all'art. 32:
             Il  D.L.  16  settembre  1987,  n.  379,  convertito con
          modificazioni  dalla  legge  14  novembre  1987,  n.   468,
          riguarda  la  concessione  di  miglioramenti  economici  al
          personale militare e la  liquidazione  delle  pensioni  dei
          dirigenti  civili e militari dello Stato e del personale ad
          essi  collegato  ed  equiparato.  Si  trascrive  il   testo
          dell'art.  1, comma 7: "7. In caso di promozione o nomina a
          grado  o  qualifica  superiore,  nell'ambito  dello  stesso
          livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo
          del  2,50  per  cento  dello  stipendio  in  godimento   da
          riassorbirsi  solo  in  caso  di  promozione o di nomina al
          grado o qualifica che  comporta  il  passaggio  al  livello
          retributivo  superiore. A tutto il personale militare senza
          distinzione per il ruolo di appartenenza,  compreso  quello
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza con  trattamento  stipendiale  inferiore  a  quello
          spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di
          servizio, ma promosso successivamente,  e'  attribuito  nel
          tempo  lo  stesso  trattamento stipendiale di quest'ultimo;
          tale norma non si applica tra il personale delle tre  Forze
          armate e quello delle Forze militari di polizia".