Art. 32. Trattamento economico del maestro vice direttore 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello. 2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Nota all'art. 32: Il D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, riguarda la concessione di miglioramenti economici al personale militare e la liquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato. Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 7: "7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina al grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia".