Art. 33. 
      Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista 
  1. Agli orchestrali e all'archivista e' corrisposto il  trattamento
economico di cui alla tabella C. 
  2. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui  al
comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge  16  settembre  1987,  n.  379,
convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
 
          Nota all'art. 33:
             -  Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n.
          379, convertito, con modificazioni dalla legge 14  novembre
          1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.