Art. 33. Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista 1. Agli orchestrali e all'archivista e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella C. 2. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Nota all'art. 33: - Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.