Art. 34. 
                       Divieto di perequazione 
  1. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del  decreto-legge  16
settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla  legge  14
novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale dell'Arma  dei
carabinieri e quello della  banda,  ne'  tra  gli  appartenenti  alla
stessa banda. 
 
          Nota all'art. 34:
             -  Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n.
          379, convertito, con modificazioni dalla legge 14  novembre
          1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.