Art. 34. Divieto di perequazione 1. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello della banda, ne' tra gli appartenenti alla stessa banda.
Nota all'art. 34: - Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.