Art. 35. Nuovo inquadramento del personale della banda 1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, anche se trattenuto oltre il limite di eta' nella posizione di ausiliaria senza interruzione del servizio permanente, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella stessa banda secondo le norme del presente decreto. 2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo della banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella H annessa al presente decreto, conservando ai fini della progressione economica di cui alla tabella G l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387. 3. Il maestro direttore, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. 4. Il maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella stessa banda musicale secondo le norme del presente decreto. All'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo a frequentare un corso informativo presso la Scuola ufficiali carabinieri di sessanta giorni. Ai soli fini economici, il maestro vice direttore della banda e' inquadrato nell'ottavo livello dopo due anni dalla nomina a capitano. 5. Per il nuovo inquadramento del personale di cui al presente articolo si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 35: - La legge 20 novembre 1987, n. 472, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, reca copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.