Art. 35. 
            Nuovo inquadramento del personale della banda 
  1. Il personale della banda dell'Arma  dei  carabinieri,  anche  se
trattenuto oltre il limite di  eta'  nella  posizione  di  ausiliaria
senza interruzione del servizio permanente, vincitore di  concorso  a
norma delle precedenti disposizioni di legge, e'  reinquadrato  nella
stessa banda secondo le norme del presente decreto. 
  2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali  avviene  in  relazione
allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato
nel ruolo  della  banda,  nella  parte  o  qualifica  corrispondente,
secondo i criteri  indicati  nella  tabella  H  annessa  al  presente
decreto, conservando ai fini della progressione economica di cui alla
tabella G l'anzianita' di servizio maturata alla data di  entrata  in
vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, con la  quale  e'  stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 
387. 
 3. Il maestro direttore, vincitore del  relativo  concorso  a  norma
delle  precedenti  disposizioni  di   legge,   all'atto   del   nuovo
inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella
E, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. 
  4. Il maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri,
vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni
di legge, e' reinquadrato nella  stessa  banda  musicale  secondo  le
norme del presente decreto. All'atto  della  nomina  a  maestro  vice
direttore e' nominato tenente  in  servizio  permanente  effettivo  a
frequentare  un  corso  informativo  presso   la   Scuola   ufficiali
carabinieri di sessanta giorni. Ai soli fini  economici,  il  maestro
vice direttore della banda e' inquadrato nell'ottavo livello dopo due
anni dalla nomina a capitano. 
  5. Per il nuovo inquadramento del  personale  di  cui  al  presente
articolo si procede d'ufficio entro novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 35:
             -  La  legge  20  novembre 1987, n. 472, con la quale e'
          stato convertito, con modificazioni,  il  decreto-legge  21
          settembre  1987,  n.   387,  reca copertura finanziaria del
          D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di  attuazione  dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.