Art. 36. 
Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in  parti
                              superiori 
  1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore di
concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, ad eccezione
del maestro direttore e del maestro vice  direttore,  che  svolge  da
almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
compiti di parte o qualifica superiore a quella di  appartenenza,  e'
confermato nella parte o qualifica superiore  previo  superamento  di
una prova pratica. 
  2. L'accertamento sulla corrispondenza dei compiti svolti a  quelli
propri della  parte  o  qualifica  superiore  e'  effettuata  da  una
commissione, nominata  con  determinazione  del  comandante  generale
dell'Arma, composta: 
    a) dal comandante della scuola allievi carabinieri di Roma; 
    b) dal maestro direttore della banda; 
    c) dal maestro vice direttore della banda. 
  3. Le funzioni di segretario  sono  disimpegnate  da  un  ufficiale
inferiore dell'Arma dei carabinieri. 
  4. La commissione si esprime nei confronti del candidato  esaminato
mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. 
  5. Il sottufficiale dichiarato non idoneo alla  parte  o  qualifica
superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.