Art. 37. 
Inquadramento  del   personale   in   servizio   presso   il   centro
                       addestramento musicale 
  1. In sede di prima applicazione del presente decreto,  limitamente
al  numero  delle  vacanze  organiche  esistenti  nel   ruolo   degli
orchestrali della  banda,  compreso  l'archivista,  e'  bandito,  con
decreto del Ministro della difesa, un  concorso  per  l'inquadramento
nella terza parte B, prescindendo dalla  qualificazione  strumentale,
riservato ai militari dell'Arma in servizio da almeno due anni,  alla
data  del  20  novembre  1987,  presso  il  Centro  di  addestramento
musicale. 
  2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di eta'
e dal possesso dei titoli di studio previsti dagli articoli 17  e  20
del presente decreto. 
  3.  Gli  esami  di  concorso  consistono  nelle   seguenti   prove:
esecuzione  di  un  pezzo  di  concerto  studiato,   a   scelta   del
concorrente, lettura a prima vista di un  brano  di  musica,  nozioni
inerenti alla tecnica dello strumento suonato. 
  4. La commissione giudicatrice del  concorso  e'  nominata  con  lo
stesso decreto con il quale e' bandito il concorso ed  e'  costituita
da: 
    a) un generale dell'Arma dei carabinieri; 
    b) dal maestro direttore della banda; 
    c) dal maestro vice direttore. 
  5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da  un  funzionario
civile  del  Ministero  della  difesa  appartenente  al  profilo   di
"collaboratore  amministrativo"  (VII  qualifica  funzionale)  o   al
profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale). 
  6. La  commissione  forma  la  graduatoria  attribuendo  a  ciascun
concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. E'  giudicato
idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge  un  punto  non
inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.