Art. 37. Inquadramento del personale in servizio presso il centro addestramento musicale 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, limitamente al numero delle vacanze organiche esistenti nel ruolo degli orchestrali della banda, compreso l'archivista, e' bandito, con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale, riservato ai militari dell'Arma in servizio da almeno due anni, alla data del 20 novembre 1987, presso il Centro di addestramento musicale. 2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di eta' e dal possesso dei titoli di studio previsti dagli articoli 17 e 20 del presente decreto. 3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. 4. La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con lo stesso decreto con il quale e' bandito il concorso ed e' costituita da: a) un generale dell'Arma dei carabinieri; b) dal maestro direttore della banda; c) dal maestro vice direttore. 5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di "collaboratore amministrativo" (VII qualifica funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale). 6. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punto non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.