Art. 2. 1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, e' calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto. 2. Per tutte le unita' da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra e' ridotta alla meta'.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.