Art. 2.
  1.  La  tassa  di  stazionamento,  come stabilito dal secondo comma
dell'art.  17  sopracitato,  e'  calcolata  in  base  alla  lunghezza
fuoritutto  dell'unita'  ed  e'  pari  a lire 150, 250 e 350 per ogni
centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore  o  a
vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto.
  2.  Per tutte le unita' da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a
vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata  come
sopra e' ridotta alla meta'.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si
          veda nelle note alle premesse.