Art. 3. 1. La tassa di stazionamento e' corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonche' sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171/89 - Tassa di stazionamento anno............... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi....... (per i natanti)". Devono altresi' essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unita' (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri) nonche' se trattasi di unita' vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonche' se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario. 2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unita' in originale o in copia autenticata.