Art. 3.
  1.  La tassa di stazionamento e' corrisposta mediante versamento su
conto  corrente  postale  n.   21524004   intestato   a:   "Tesoreria
Provinciale  dello  Stato  -  Sezione  di  Roma".  Nella  causale del
versamento  nonche'  sul  retro  della   ricevuta   che   rimane   al
contribuente  deve  essere  riportata  la seguente dizione: "Legge n.
171/89  -  Tassa  di  stazionamento   anno...............   (per   le
imbarcazioni e le navi) / numero mesi....... (per i natanti)". Devono
altresi' essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli  elementi
di  identificazione  dell'unita'  (numero  e  sigla  dell'ufficio  di
iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri)  nonche'  se
trattasi di unita' vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per
i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza  fuoritutto
espressa  in  centimetri  nonche' se trattasi di natante a motore o a
vela con motore ausiliario.
  2.  La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unita'
in originale o in copia autenticata.