Art. 4. 1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato: per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare; per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno; per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.