Art. 4.
  1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:
   per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per
l'intero anno solare;
   per  le  imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per
tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti
da  quello  di  iscrizione  compreso fino al 31 dicembre dello stesso
anno;
   per  i  natanti  da  diporto per un importo minimo di quattro mesi
decorrenti dalla data del versamento.