Art. 6.
  1.  Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui  al  capo
I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2.  Il  versamento  della sovratassa nonche' del tributo evaso deve
essere effettuato sullo  stesso  conto  corrente  postale  e  con  le
modalita'  di  cui  agli  articoli 3 e 4. Nella causale di versamento
nonche' sul retro della ricevuta deve essere  riportata  la  seguente
dizione: "Legge n. 171/89 - Verbale n. ........ del..................
......... - Sovratassa di stazionamento + tributo evaso anno.........
...  (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi............ (per i
natanti)" e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui  al
citato art. 3.
 
          Nota all'art. 6:
             - La legge n. 689/1981 reca norme sul sistema penale. La
          sezione II del capo I riguarda le modalita' di applicazione
          delle sanzioni amministrative.