Art. 6. 1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il versamento della sovratassa nonche' del tributo evaso deve essere effettuato sullo stesso conto corrente postale e con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4. Nella causale di versamento nonche' sul retro della ricevuta deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171/89 - Verbale n. ........ del.................. ......... - Sovratassa di stazionamento + tributo evaso anno......... ... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi............ (per i natanti)" e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui al citato art. 3.
Nota all'art. 6: - La legge n. 689/1981 reca norme sul sistema penale. La sezione II del capo I riguarda le modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative.