Art. 10. 
                     Reclutamento del personale 
  1. Il reclutamento del personale  della  banda  musicale  ha  luogo
mediante concorsi indetti con decreto  ministeriale  nel  quale  sono
anche stabiliti i  programmi  e  le  norme  per  lo  svolgimento  dei
concorsi stessi. 
  2. Nel  decreto  e'  altresi'  determinata  la  composizione  delle
commissioni  per  l'accertamento   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione, per  la  visita  medica  di  primo  accertamento  e  di
revisione, nonche' di quella per l'accertamento psico-attitudinale. 
  3. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato  in  relazione  alle
prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e  nelle  parti,  alla
data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale. 
  4. Il Ministro delle  Finanze,  con  proprio  decreto,  approva  la
graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.