Art. 11. Nomina a maestro direttore 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta'; b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. 2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale. 3. Con il grado di maggiore, il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. 4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 7. Il maestro direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.