Art. 11. 
                     Nomina a maestro direttore 
  1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia
di finanza si consegue mediante  pubblico  concorso,  per  titoli  ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande, abbiano compiuto il  venticinquesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano  superato  il  quarantesimo.  Per  i  concorrenti  che  siano
componenti della banda della Guardia di  finanza,  si  prescinde  dai
predetti limiti di eta'; 
    b) siano muniti di diploma in composizione e  strumentazione  per
banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto
legalmente riconosciuto; 
    c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti  richiesti  per
la nomina ad  ufficiale  in  servizio  permanente  nella  Guardia  di
finanza, prescindendo, pero',  da  quello  concernente  lo  stato  di
celibe o di vedovo senza prole. 
  2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria  finale  del
concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore  in
servizio permanente  effettivo  della  Guardia  di  finanza,  maestro
direttore della banda musicale. 
  3. Con  il  grado  di  maggiore,  il  vincitore  e'  sottoposto  ad
esperimento per la durata  di  sei  mesi,  durante  il  quale  presta
servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione  per  la
formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a
centoventi giorni. 
  4. Al termine dell'esperimento,  una  commissione,  presieduta  dal
Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta
dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del  Reparto  Autonomo
Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
  5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato  senza
diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di   quiescenza   se
proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella  Guardia  di
finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua
a prestare servizio nel Corpo. 
  6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso  non  indichi
una decorrenza diversa. 
  7. Il maestro  direttore  e'  inquadrato,  anche  in  soprannumero,
nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita  con
la prima vacanza.