Art. 12. 
                   Nomina a maestro vice direttore 
  1. La nomina a maestro vice direttore della  banda  musicale  della
Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli
ed esami, al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) alla ditta di scadenza del termine per la presentazione  delle
domande abbiano compiuto  il  venticinquesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano  superato  il  quarantesimo.  Per  i  concorrenti  che  siano
componenti della banda della Guardia  di  finanza  si  prescinde  dai
predetti limiti d'eta'; 
    b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il  diploma  in  strumentazione  per
banda; 
    c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti  richiesti  per
la nomina ad  ufficiale  in  servizio  permanente  nella  Guardia  di
finanza, prescindendo, pero',  da  quello  concernente  lo  stato  di
celibe o di vedovo senza prole. 
  2. Il concorrente classificato primo nella  graduatoria  finale  e'
dichiarato vincitore del concorso  e  nominato  tenente  in  servizio
permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore
della banda musicale. 
  3.  Con  il  grado  di  tenente  il  vincitore  e'  sottoposto   ad
esperimento per la durata  di  sei  mesi,  durante  il  quale  presta
servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione  per  la
formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a
centoventi giorni. 
  4. Al termine dell'esperimento,  una  commissione,  presieduta  dal
Comandante dell'Accademia  e  composta  dal  Comandante  del  Reparto
Autonomo Centrale e dal maestro direttore,  esprime  un  giudizio  di
idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della  Guardia  di
finanza  con  riferimento  al  complesso   delle   qualita'   morali,
disciplinari e professionali. 
  5. Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo  e'  congedato
senza diritto ad alcuna indennita' o  trattamento  di  quiescenza  se
proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella  Guardia  di
finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua
a prestare servizio nel Corpo. 
  6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso  non  indichi
una decorrenza diversa. 
  7. Il maestro vice direttore e' inquadrato, anche in  soprannumero,
nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza e'  riassorbita  con
la prima vacanza.