Art. 13. Nomina ad esecutore 1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio; b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella H. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella E. 4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni. 5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' - su ciascun esecutore - a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'esecutore. 6. Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo. 7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.