Art. 13. 
                         Nomina ad esecutore 
  1. La nomina ad esecutore della banda  musicale  della  Guardia  di
finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed  esami,
al quale possono partecipare i cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e  non  abbiano
superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i
militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia  in  attivita'  di
servizio; 
    b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello  strumento  per  il
quale concorrono o per strumento affine, come da tabella H. 
  2. I concorrenti che non siano gia' in servizio  nella  Guardia  di
finanza debbono essere in possesso degli  altri  requisiti  richiesti
per  l'arruolamento  nel  Corpo  quali  sottufficiali,  prescindendo,
pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 
  3.  L'aspirante  dichiarato  vincitore  del  concorso  e'  nominato
maresciallo maggiore aiutante carica speciale,  maresciallo  maggiore
aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza  a
seconda che debba  essere  inserito  nell'organizzazione  strumentale
delle prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  musicale
come da tabella E. 
  4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei
mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un
corso  di  istruzione  per   la   formazione   militare   e   tecnico
professionale di novanta giorni. 
  5. Al termine  dell'esperimento,  una  commissione  presieduta  dal
Comandante  delle  Scuole  e  composta  dal  Comandante  del  Reparto
Autonomo Centrale e  dal  maestro  direttore  della  banda  musicale,
esprime un giudizio di idoneita' - su ciascun esecutore - a  prestare
servizio  nella  banda  musicale  della  Guardia   di   finanza   con
riferimento  al  complesso  delle  qualita'  morali,  disciplinari  e
professionali dell'esecutore. 
  6. Gli esecutori  riconosciuti  non  idonei  sono  congedati  senza
diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di   quiescenza   se
provenienti dai civili; se invece gia' in servizio nella  Guardia  di
finanza  sono  reintegrati  nel  grado  precedentemente  rivestito  e
continuano a prestare servizio nel Corpo. 
  7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso  non  indichi
una decorrenza diversa.