Art. 14. 
                        Nomina ad archivista 
  1. La nomina ad archivista della banda musicale  della  Guardia  di
finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed  esami,
al quale possono partecipare i cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e  non  abbiano
superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i
militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia  in  attivita'  di
servizio; 
    b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto  legalmente  riconosciuto   il   compimento   inferiore   di
composizione. 
  2. I concorrenti che non siano gia' in servizio  nella  Guardia  di
finanza debbono essere in possesso degli  altri  requisiti  richiesti
per  l'arruolamento  nel  Corpo  quali  sottufficiali,  prescindendo,
pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 
  3.  L'aspirante  dichiarato  vincitore  del  concorso  e'  nominato
maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza  ed  inserito
nell'organizzazione strumentale  della  terza  parte  B  della  banda
musicale. 
  4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei
mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue  un
corso d'istruzione della durata di novanta giorni. 
  5. Al termine  dell'esperimento,  una  commissione  presieduta  dal
Comandante  delle  Scuole  e  composta  dal  Comandante  del  Reparto
Autonomo Centrale e  dal  maestro  direttore  della  banda  musicale,
esprime un giudizio di idoneita'  a  prestare  servizio  nella  banda
musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso  delle
qualita' morali, disciplinari e professionali dell'archivista. 
  6. L'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza  diritto
ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se  proveniente  dai
civili; se invece gia'  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  e'
reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare
servizio nel Corpo. 
  7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso  non  indichi
una decorrenza diversa.