Art. 14. Nomina ad archivista 1. La nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio; b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il compimento inferiore di composizione. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda musicale. 4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni. 5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'archivista. 6. L'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.