Art. 15. 
                         Corsi di istruzione 
  1. Le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13
e 14, ed i relativi programmi di  insegnamento,  sono  stabiliti  con
determinazione del Comandante Generale. 
  2. Relativamente ai corsi  previsti  dagli  articoli  11  e  12,  i
vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione
allievi dell'Accademia, il quale,  sulla  base  di  un  programma  di
massima  stabilito  dal  Comando  Generale,  provvede   al   relativo
addestramento, disponendo di volta in volta  la  partecipazione  alle
lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal  corso  presso  il
quale si svolgono. 
  3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti  viene  redatto
apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.