Art. 15. Corsi di istruzione 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale. 2. Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono. 3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.