Art. 18. Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da: a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui e' bandito il concorso o strumento affine come da tabella H, membro; c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. 2. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.