Art. 18. 
Commissione  giudicatrice  delle  prove  d'esame  del   concorso   ad
                              esecutore 
  1. La commissione giudicatrice delle  prove  d'esame  del  concorso
concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori  e'  nominata
con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da: 
    a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; 
    b) un  professore  di  conservatorio  di  Stato  diplomato  nello
strumento in cui e' bandito il concorso o strumento  affine  come  da
tabella H, membro; 
    c) l'ufficiale maestro direttore della  banda  della  Guardia  di
finanza, o, in caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  un  ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro; 
    d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a
capitano, segretario senza voto. 
  2. La stessa commissione provvede, altresi', alla  valutazione  dei
titoli a norma dell'articolo 23.