Art. 22. 
         Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista 
  1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono  sostenere
le seguenti prove: 
    a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si  concorre,
di uno o piu' brani come specificato dal bando di concorso  e  di  un
brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo; 
    b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e
con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali  scelti  dalla
commissione; 
    c) esecuzione di uno o piu' brani, a  scelta  della  commissione,
nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e
con l'eventuale strumento d'obbligo; 
    d) i concorrenti delle prime parti A e  B  dovranno  inoltre  dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia  militare
o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione; 
  2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono  sostenere
le seguenti prove: 
    a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato,  scelto  dalla
commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore; 
    b) correzione degli errori in un brano in  partitura  per  grande
banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo
di 1 ora; 
    c) saggio di copiatura con bella grafia di un  brano  musicale  e
conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una
biblioteca musicale. 
  3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso
in cinquantesimi, e' dato dalla  media  dei  punti  attribuiti  nelle
singole prove. 
  4. L'esame si intende superato se  il  candidato  ha  riportato  un
punteggio non inferiore  a  35/50  in  ciascuna  prova  ed  un  punto
complessivo di merito non inferiore a 40/50. 
  5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e'
dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove  d'esame
e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.