Art. 22. Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono sostenere le seguenti prove: a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo; b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione; c) esecuzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo; d) i concorrenti delle prime parti A e B dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione; 2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono sostenere le seguenti prove: a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore; b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora; c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale. 3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. 5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.