Art. 25. 
                    Limiti d'eta' per il personale 
  1. I sottufficiali  esecutori  e  l'archivista  della  banda  della
Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento  del
56 anno di eta'. 
  2. Gli ufficiali direttore  e  vice  direttore  della  banda  della
Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento  del
60 anno di eta'.