Art. 25. Limiti d'eta' per il personale 1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di eta'. 2. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 60 anno di eta'.