Art. 26. Inidoneita' tecnica per il maestro direttore 1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16. 2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Nota all'articolo 26: - Il testo dell'art. 36 della legge n. 113/1954, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954), e' cosi' formulato: "Art. 36. - L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, e' tolto dai ruoli del servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattasi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per cause di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattasi di infermita' non provenienti da cause di servizio: a) l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.