Art. 27. 
          Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore 
 
  1. L'ufficiale maestro vice direttore della  banda  musicale  della
Guardia di finanza,  che  non  sia  piu'  ritenuto  di  soddisfacente
rendimento  artistico,  su  proposta  del  Comandante   Generale   e'
sottoposto ad accertamenti da parte di  una  commissione  nominata  e
composta ai sensi dell'articolo 17. 
  2. Se il giudizio  e'  negativo,  l'ufficiale  e'  collocato  nella
riserva  con  diritto  al  trattamento  previsto  dal   terzo   comma
dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 
 
          Nota all'articolo 27:
            -   Il  testo  dell'art.  36  della  legge  n.  113/1954,
          concernente lo stato degli ufficiali  dell'Esercito,  della
          Marina   e  dell'Aeronautica  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del  29  aprile
          1954), e' cosi' formulato:
             "Art. 36. - L'ufficiale che sia divenuto permanentemente
          inabile  al  servizio  incondizionato  o  che   non   abbia
          riacquistato  l'idoneita'  allo scadere del periodo massimo
          di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato  giudicato
          non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito
          del periodo  massimo  di  aspettativa  e  gli  siano  state
          concesse  le  licenze  eventualmente spettantigli, e' tolto
          dai ruoli del servizio permanente  ed  e'  collocato  nella
          riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
             Se  trattasi  di  infermita'  provenienti  da  cause  di
          servizio o riportate od aggravate per cause di servizio  di
          guerra  od  attinente  alla guerra, l'ufficiale consegue la
          pensione privilegiata o di guerra o  l'assegno  rinnovabile
          ai sensi delle disposizioni in vigore.
             Se  trattasi  di  infermita' non provenienti da cause di
          servizio:
               a)  l'ufficiale  che  ha venti o piu' anni di servizio
          effettivo  consegue  la  pensione  a  norma  delle  vigenti
          disposizioni;
               b)  l'ufficiale  che ha meno di venti anni di servizio
          effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la
          pensione  dei  quali dodici di servizio effettivo, consegue
          la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni
          di servizio effettivo;
               c)  l'ufficiale  che  ha  meno  di  quindici  anni, di
          servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni
          di  detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio
          effettivo, consegue una indennita', per  una  volta  tanto,
          pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
          gli anni di servizio utile per la pensione.