Art. 28. 
                Inidoneita' tecnica per gli esecutori 
 
  1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di
finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per  la  parte
di appartenenza, su proposta del maestro direttore e'  sottoposto  ad
accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi
dell'articolo 18. In tal caso,  il  maestro  direttore  di  banda  e'
sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare. 
  2. Se la commissione giudica l'esecutore non  piu'  idoneo  per  la
parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo
al  passaggio  di  parte  anche  se  non  vi  sia  vacanza,  salvo  a
riassorbire l'eccedenza al verificarsi  della  prima  vacanza  di  un
esecutore dello stesso strumento. 
  3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la  carica
eventualmente posseduta. 
  4. Se la commissione giudica il musicante non piu' idoneo per tutte
le parti, questi cessa di far parte della  banda  e  viene  collocato
nella  riserva  con  diritto  al   trattamento   economico   di   cui
all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 
 
          Nota all'articolo 28:
            -   Il  testo  dell'art.  28  della  legge  n.  599/1954,
          concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
          Marina   e  dell'Aeronautica  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  181  del  10  agosto
          1954), e' cosi' formulato:
             "Art.  28.  -  Il  sottufficiale  che cessa dal servizio
          permanente ai sensi dell'articolo precedente:
               a)  se  ha  venti  o  piu'  anni di servizio effettivo
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
               b)  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
          quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione  dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo;
               c)  se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio  utile
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi  degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione".