Art. 29. 
                Inidoneita' tecnica per l'archivista 
 
  1. Il sottufficiale archivista della banda musicale  della  Guardia
di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su proposta del maestro
direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di  una  commissione
nominata e composta ai  sensi  dell'articolo  19.  In  tal  caso,  il
maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore di
banda militare. 
  2. Se la Commissione giudica l'archivista non piu'  idoneo,  questi
cessa di far parte della banda e viene collocato  nella  riserva  con
diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28  della  legge
31 luglio 1954, n. 599. 
 
          Nota all'articolo 29:
            -   Il  testo  dell'art.  28  della  legge  n.  599/1954,
          concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
          Marina   e  dell'Aeronautica  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  181  del  10  agosto
          1954), e' cosi' formulato:
             "Art.  28.  -  Il  sottufficiale  che cessa dal servizio
          permanente ai sensi dell'articolo precedente:
               a)  se  ha  venti  o  piu'  anni di servizio effettivo
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
               b)  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
          quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione  dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo;
               c)  se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio  utile
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi  degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione".