Art. 29. Inidoneita' tecnica per l'archivista 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore di banda militare. 2. Se la Commissione giudica l'archivista non piu' idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Nota all'articolo 29: - Il testo dell'art. 28 della legge n. 599/1954, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954), e' cosi' formulato: "Art. 28. - Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".