Art. 31. Norme comuni a tutto il personale della banda 1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo. 2. Gli appartenenti alla banda musicale sono altresi' esonerati dalle funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. 3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, puo' essere destinato esclusivamente ad attivita' di supporto del complesso musicale.
Nota all'art. 31: - Il D.P.R. n. 738/1981 concerne l'utilizzazione del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio; il testo di detto decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1981.