Art. 31. 
            Norme comuni a tutto il personale della banda 
  1. Gli appartenenti alla banda musicale della  Guardia  di  finanza
possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima.  Non
e'  consentito  il  passaggio  degli  stessi  militari  al   servizio
ordinario del Corpo. 
  2. Gli appartenenti alla banda  musicale  sono  altresi'  esonerati
dalle funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria  e  di
polizia tributaria. 
  3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto
inidoneo  fisicamente,  puo'  essere  destinato   esclusivamente   ad
attivita' di supporto del complesso musicale. 
 
          Nota all'art. 31:
             -  Il  D.P.R.  n.  738/1981 concerne l'utilizzazione del
          personale delle Forze di  Polizia  invalido  per  causa  di
          servizio;  il  testo  di  detto decreto e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1981.