Art. 34. 
             Progressione di carriera per i sottufficiali 
 1. La progressione di carriera dei  sottufficiali  musicanti  e  del
sottufficiale  archivista  della  banda  musicale  della  Guardia  di
finanza ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso
dalla  commissione  di  avanzamento  per  i  sottufficiali,  con   le
gradualita' indicate nella tabella F.