Art. 34. Progressione di carriera per i sottufficiali 1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualita' indicate nella tabella F.