Art. 35. Inidoneita' all'avanzamento per i sottufficiali 1. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella F. 2. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita' non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva. 3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.