Art. 35. 
           Inidoneita' all'avanzamento per i sottufficiali 
 1. Il sottufficiale giudicato  idoneo  all'avanzamento  consegue  la
qualifica di aiutante ovvero la carica speciale  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel
grado previsto dalla tabella F. 
  2.  Il  sottufficiale  giudicato  non  idoneo  all'avanzamento   e'
nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno  dalla  precedente
valutazione e, se giudicato ancora non idoneo e' valutato  una  terza
volta  dopo  che  sia  trascorso  un  altro  anno  dalla   precedente
valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non  idoneita'  non
e' piu' valutato  ai  fini  dell'avanzamento  e  viene  collocato  in
congedo nella categoria della riserva. 
  3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento  in  occasione
della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di  aiutante
ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di
dodici e di ventiquattro mesi, rispetto  a  quella  che  gli  sarebbe
spettata ove fosse stato giudicato idoneo in  occasione  della  prima
valutazione.