Art. 36. Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello. 2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I. 3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Nota all'articolo 36: - Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1987), e' cosi' formulato: "7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia".