Art. 36. 
                        Trattamento economico 
             del maestro vice direttore e degli esecutori 
  1. Il maestro vice direttore, dopo quattro  anni  e  sei  mesi  nel
grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici,  nell'ottavo
livello. 
  2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto
il trattamento economico di cui alla tabella I. 
  3. Nei  confronti  dell'ufficiale  maestro  vice  direttore  e  dei
sottufficiali della banda musicale della Guardia di  finanza  non  si
applica  il  disposto  di  cui  al  comma  7  dell'articolo   1   del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
 
          Nota all'articolo 36:
            -  Il  testo  dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987,
          recante misure urgenti per la concessione di  miglioramenti
          economici  al  personale  militare  e per la riliquidazione
          delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello  Stato
          e  del  personale  ad  essi  collegato ed equiparato (testo
          coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  277  del
          26  novembre  1987),  e'  cosi'  formulato:  "7. In caso di
          promozione  o  nomina  a  grado  o   qualifica   superiore,
          nell'ambito   dello   stesso   livello  retributivo,  viene
          attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per  cento  dello
          stipendio  in  godimento  da  riassorbirsi  solo in caso di
          promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta  il
          passaggio  al  livello  retributivo  superiore.  A tutto il
          personale  militare  senza  distinzione  per  il  ruolo  di
          appartenenza,  compreso  quello dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  con   trattamento
          stipendiale  inferiore  a  quello  spettante al pari grado,
          avente pari o minore anzianita' di  servizio,  ma  promosso
          successivamente,   e'   attribuito   nel  tempo  lo  stesso
          trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non  si
          applica  tra  il  personale delle tre Forze armate e quello
          delle Forze militari di polizia".