Art. 37. 
                       Divieto di perequazione 
  1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del  decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, non  si  applica  tra  il  personale  della
Guardia di finanza  e  quello  della  banda  musicale,  ne'  tra  gli
appartenenti alla stessa banda musicale. 
 
          Nota all'articolo 37:
            -  Il  testo  dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987,
          recante misure urgenti per la concessione di  miglioramenti
          economici  al  personale  militare  e per la riliquidazione
          delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello  Stato
          e  del  personale  ad  essi  collegato ed equiparato (testo
          coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  277  del
          26  novembre  1987),  e'  cosi'  formulato:  "7. In caso di
          promozione  o  nomina  a  grado  o   qualifica   superiore,
          nell'ambito   dello   stesso   livello  retributivo,  viene
          attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per  cento  dello
          stipendio  in  godimento  da  riassorbirsi  solo in caso di
          promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta  il
          passaggio  al  livello  retributivo  superiore.  A tutto il
          personale  militare  senza  distinzione  per  il  ruolo  di
          appartenenza,  compreso  quello dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  con   trattamento
          stipendiale  inferiore  a  quello  spettante al pari grado,
          avente pari o minore anzianita' di  servizio,  ma  promosso
          successivamente,   e'   attribuito   nel  tempo  lo  stesso
          trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non  si
          applica  tra  il  personale delle tre Forze armate e quello
          delle Forze militari di polizia".