Art. 37. Divieto di perequazione 1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, ne' tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.
Nota all'articolo 37: - Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1987), e' cosi' formulato: "7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia".