Art. 38. 
                 Nuovo inquadramento per il personale 
  1. Il personale della banda musicale della Guardia di  finanza,  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi
gli esecutori  aggregati,  e'  reinquadrato  ai  sensi  del  presente
decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data. 
  2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo
strumento suonato, con i criteri di cui alla  tabella  L  annessa  al
presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera
di cui alla tabella F, l'anzianita' di servizio  maturata  alla  data
indicata nel comma 1. 
  3.  Il  maestro  direttore,  all'atto  del   nuovo   inquadramento,
conserva,  ai  fini  dell'avanzamento  di   cui   alla   tabella   G,
l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. 
  4. Qualora l'attuazione delle norme di  cui  al  presente  articolo
comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita  all'atto
del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalita'
di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.