Art. 39. Inquadramento superiore 1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresi' le prove di cui all'articolo 40.