Art. 39. 
                       Inquadramento superiore 
  1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali
della Amministrazione, risulti avere svolto per  almeno  un  biennio,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  compiti  propri
di una parte o qualifica superiore, qualora  sussista  vacanza  nella
titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere  di  sostenere
la prova pratica musicale prevista per  l'accesso  a  detta  parte  o
qualifica, inoltrando specifica istanza  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'accertamento della corrispondenza delle  attivita'  svolte  ai
compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una
commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18,
che giudica altresi' le prove di cui all'articolo 40.