Art. 40. Prove musicali per l'inquadramento superiore 1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonche' dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova. 2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresi' dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice. 3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.