Art. 40. 
             Prove musicali per l'inquadramento superiore 
 1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e  B
il personale  indicato  all'articolo  39  deve  sostenere  una  prova
consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o  piu'
brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal  repertorio
bandistico dello strumento suonato nonche'  dell'eventuale  strumento
d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova. 
  2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B  devono  altresi'
dar prova di essere in grado  di  attaccare  e  spezzare  una  marcia
militare o altro semplice brano  musicale  scelto  dalla  commissione
esaminatrice. 
  3. Per l'accesso alla terza parte  A  la  prova  musicale  consiste
nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello  eventualmente
d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.