Art. 41. 
                  Norme per gli esecutori aggregati 
  1.  I  posti  che  risulteranno   disponibili   nell'organizzazione
strumentale delle tre parti della banda  musicale  della  Guardia  di
finanza, dopo  l'inquadramento  di  cui  al  presente  capo,  saranno
conferiti mediante  concorso,  per  titoli  ed  esami,  riservato  ai
militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, prestano servizio  nel  complesso  musicale  in
qualita' di aggregati. 
  2. Per il concorso di cui  al  comma  1,  da  bandire  con  decreto
ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19,  22,
23 e 24 del presente decreto. 
  3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella  banda  con
decorrenza, a tutti gli effetti,  dalla  data  del  provvedimento  di
nomina a vincitore del concorso.