Art. 42. Ufficiale addetto alla banda musicale 1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprieta' dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.