Art. 42. 
                Ufficiale addetto alla banda musicale 
  1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le  questioni  di
carattere generale, disciplinari  ed  amministrative  riguardanti  il
complesso, del quale segue i servizi e le  esibizioni,  presenziando,
di massima, alle istruzioni. E'  inoltre  consegnatario  responsabile
degli  strumenti  di   proprieta'   dell'Amministrazione   ai   sensi
dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.